I compiti dell'Assemblea Locale dei Volontari C.R.I. sono definiti dagli articoli del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Croce Rossa Italiana di seguito riportati:
TITOLO III ATTIVITÀ E FORMAZIONE DEI VOLONTARI C.R.I. - 13. CARTA DEI SERVIZI - art. 13.3
"La carta dei servizi è proposta dal Presidente del Comitato C.R.I. ed è approvata annualmente dall’Assemblea dei Volontari C.R.I. al momento dell’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo."
TITOLO IV ORDINAMENTO - 22. PRESIDENTE - artt. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5
"22.1. Il Presidente del Comitato C.R.I., a tutti i livelli associativi:
a. ha funzioni di direzione e coordinamento, organizzazione, proposta, nonché di esecuzione del deliberato dell’Assemblea;...
...c. presenta all’Assemblea la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, nonché il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi;
c. presenta all’Assemblea la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, nonché il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi;
d. redige la relazione annuale delle attività ed il conto consuntivo e li presenta all’Assemblea;
e. nomina i Delegati Tecnici, ciascuno per ogni Area di attività, nonché i responsabili per singole iniziative e progetti. La scelta dei Delegati deve essere espressamente motivata sui seguenti parametri: adesione ai Principi della Croce Rossa, capacità organizzative e competenze tecnico-scientifiche, titoli acquisiti, anche esternamente alla C.R.I., esperienza. La nomina dei Delegati Tecnici di Area è obbligatoria a livello provinciale, regionale e nazionale. I Delegati sono presentati dal Presidente all’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile;
f. nomina il Delegato Tecnico all’Area V “Gioventù”, scegliendolo tra i Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni e su proposta vincolante di un’assemblea dei Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni, all’uopo convocata entro dieci giorni dal suo insediamento. La partecipazione a tale Assemblea da parte dei Militari C.R.I. e delle Infermiere Volontarie C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni costituisce attività istituzionale e non è soggetta all’autorizzazione del Comandante o dell’Ispettrice del Corpo.
22.2. Il Presidente convoca l’Assemblea dei Volontari C.R.I. almeno quattro volte l’anno. La convocazione è disposta tramite avviso, contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato. Dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all’uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato entro i successivi quindici giorni.
22.4. L’Assemblea dei Volontari C.R.I. può, a maggioranza assoluta dei componenti, approvare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione è immediatamente trasmessa al Presidente Nazionale della C.R.I. per le conseguenti valutazioni in ordine al commissariamento del Comitato C.R.I.
22.5. L’Assemblea dei Volontari C.R.I. può, a maggioranza dei presenti, approvare una mozione di censura sull’operato o sugli atti del Presidente o dei suoi collaboratori. Ove la mozione sia diretta a censurare l’operato di un Delegato Tecnico, questi decade dall’incarico. La mozione di censura nei confronti del Delegato Tecnico all’Area V Gioventù è votata dall’assemblea dei Volontari C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni."